Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 2


COMPETENZE LEGISLATIVE DI STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
(Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

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