Decreto Legislativo del 2012 numero 235 art. 14


INCANDIDABILITÀ NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2012 numero 235 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti