Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 96


ESPROPRIAZIONE PER FINI STRUMENTALI
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
(Comma così modificato dalla lettera qqq) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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