Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 19


ISPEZIONE
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera g) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.
(Comma aggiunto dal numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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