Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 57


CESSIONE DI BENI CULTURALI IN FAVORE DELLO STATO
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
(Articolo prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dalla lettera ii) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 57"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti