Decreto Legislativo del 2004 numero 251 art. 21


1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'àmbito delle attività istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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