Decreto Legislativo del 2004 numero 251 art. 1


1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: "decreto legislativo", dopo le parole: "fideiussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,".
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: "fideiussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,".

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