Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 90


abrogato CAPO V (Capo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Dati genetici (TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI E DONATORI DI MIDOLLO OSSEO)

[1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo V)

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