Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 80


abrogato ANAGRAFE NAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo].
(Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto)

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