Decreto Legislativo del 2001 numero 228 art. 28


abrogato PROGRAMMI DI ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE LORO FORME ASSOCIATE
[1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.]
(Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102)

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