Decreto Legislativo del 2001 numero 228 art. 11


ATTENUAZIONE DEI VINCOLI IN MATERIA DI PROPRIETA' COLTIVATRICE

1. Il periodo di decadenza dai benefìci previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefìci non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefìci l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni»;
b) (La presente lettera, modificata dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 11, L. 14 agosto 1971, n. 817).
4-bis. Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

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