Decreto Legge del 2013 numero 151 art. 2


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "180 giorni".
2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".
3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».
4. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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