Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 12


DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola: "Alle" è sostituita da: "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
b) al comma 5-bis le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole: "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";
c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis".
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
[3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola: "Alle" è sostituita da: "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
b) al comma 5-bis le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole: "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.".
2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ]

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