Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 47-quater


INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

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