Decreto Legge del 2011 numero 216 art. 9



PROGRAMMA TRIENNALE DELLA PESCA
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14:
1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e' prorogato al 31 dicembre 2012. ]

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