Decreto Legge del 2011 numero 216 art. 18-bis


FUNZIONALITA' DEGLI ORGANI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI SOPPRESSI

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)

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