Costituzione Italiana art. 77


1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
2. Quando, in casi straordinari di necessità e d' urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni.
3. I decreti perdono efficacia sin dall' inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

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