Corte cost. del 2018 numero 34 (21/02/2018)



L'assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale consiste in un'assicurazione che, se per un verso garantisce, come ogni altra, l'assicurato, per altro verso è destinata - negli intenti del legislatore - a tutelare anche l'interesse del terzo danneggiato dall'attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito, in ciò proprio risiedendo la precipua ragione del regime di obbligatorietà. In questo caso il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, comma II, c.p., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. Di qui l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

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