Affinchè l'esclusione di uno dei soci possa essere validamente ed efficacemente deliberata (art.
2287 cod. civ. )
occorre anzitutto che la società possa dirsi ancora operativa. Ne segue l'impossibilità di decidere l'esclusione ogniqualvolta la società già sia sciolta, pur quando la fase della liquidazione non dia stata ancora intrapresa (Cass. Civ. Sez. I,
3982/80 ). Altrettanto si deve dire per quanto riguarda l'ulteriore causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno solo dei soci che si sostanzia nel recesso. In questa ipotesi
si deve verificare se il recesso possa dirsi efficacemente intervenuto in un tempo antecedente agli effetti propri dell'esclusione. E' stato così deciso, sulla scorta della recettizietà della relativa dichiarazione, nel senso della prevalenza del recesso che fosse stato comunicato dal socio in un momento anteriore a quello in cui potesse dirsi divenuta operativa l'esclusione dello stesso (Tribunale di Milano,
07/02/2003 ). In altri termini, nella ricorrenza di più cause di scioglimento del vincolo sociale, bisogna stabilire quale sia per prima divenuta efficace.