Codice Civile art. 834


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE
1. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
2. Le norme relative all' espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

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