Codice Civile art. 2711


COMUNICAZIONE ED ESIBIZIONE
1. La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
2. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d' ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l' esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

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