I documenti in genere



Viene qualificato documento ogni supporto materiale idoneo a dar conto nel tempo di un fatto, di un'attività negoziale o non negoziale nota1.

Ciò in maniera tale da permetterne la ricognizione e l'esame anche successivamente agli accadimenti rappresentati. Corrispondono a questa nozione certificazioni, fatture, scontrini fiscali, bolle di accompagnamento, libri e registri contabili, riproduzioni cine-fotografiche, supporti magnetici e magneto-ottici, registrazioni sonore.

Il codice civile contiene nel Titolo II del Libro VI un'articolata disciplina del supporto documentale, di cui si prevedono varie specie. La materia si pone, con tutta evidenza, in un punto logicamente intermedio tra il tema della forma e quello della prova nota2.

Nell'ambito dei documenti che consistono nella rappresentazione scritta, possiede una speciale importanza per il diritto la scrittura privata (sia autenticata o meno: artt. 2702 e 2703 cod. civ. ) nonchè l'atto pubblico (art. 2699 cod. civ.). Le verbalizzazioni relative a procedimenti o/o allo svolgimento di assemblee possiedono una natura varia in dipendenza della qualifica del soggetto verbalizzante. Se si tratta di un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a conferire forza privilegiata alle risultanze emergenti dal verbale, esso assume natura di atto pubblico. Diversamente la forza probatoria è assimilabile a quella della scrittura privata (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 33233/2019).

Distinte norme si occupano inoltre del telegramma (art. 2705 cod. civ. ), delle carte e dei registri domestici (art. 2706 cod. civ. ), di scritture contabili (artt. 2709 , 2710 e 2711 cod. civ.), di riproduzioni fotografiche, informatiche o cimatografiche e, in genere, di ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose (art. 2712 cod. civ. ), di taglie o tacche di contrassegno (art. 2713 cod. civ. ). Delle varie specie di copie degli atti si occupa l'intera sezione VI (artt. 2714 , 2715 , 2716 , 2717 , 2718 e 2719 cod. civ.).

Un rilievo speciale deve essere attribuito al documento informatico o elettronico, vale a dire quella speciale forma che consiste nella redazione di atti, scritture, dati effettuata con l'ausilio del mezzo elettronico e di appositi programmi per elaboratore (software).

L'art. 15 , II comma, della c.d. legge Bassanini del 15 marzo 1997, n. 59 conteneva a questo proposito la previsione secondo la quale "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". A questa sono seguite ulteriori disposizioni in materia, tra le quali spicca il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale, novellato con D. Lgs. 235/2010, il cui art. 20 specifica la nozione di documento informatico), ciò che avremo modo di esaminare in tema di forma e documento elettronico. E' comunque il caso di rilevare come dal citato testo normativo sia possibile ricavare non soltanto la nozione di documento informatico, bensì anche quella di documento analogico, che individua ogni rappresentazione non informatica, con speciale riferimento al documento cartaceo. Quest'ultimo sembra così destinato a perdere quella centralità che secoli di storia giuridica gli hanno assegnato, per essere affiancato a quella diversa specie di documento immaterialmente formato di byte che ha assunto una rilevanza prima solo in fatto crescente, poi anche rilevante per il diritto.

Rilevanza specifica possiede anche la nozione di "copia" autentica e di "copia" conforme all'originale. Con tale locuzione si intende alludere ad un documento che in tutto e per tutto sia la fedele rappresentazione di quello originale. il già citato art. 2714 cod.civ. prevede al riguardo che "le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati". Per far venir meno la presunzione di conformità all'originale di una copia dichiarata come autentica dal pubblico ufficiale che l'abbia rilasciata è necessario esperire un apposito procedimento: la querela di falso (si veda l'art. 223 c.p.c .). Non è detto tuttavia che, ai fini di far rilevare una qualsiasi difformità, sia indispensabile dar corso a tale incombente (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 27000/2018 in relazione al caso in cui la produzione delle copie era stata fatta da una sola tra le parti).

Note

nota1

Carnelutti, Documento e negozio giuridico, in Riv. dir. e proc. civ., 1926, vol. I, p. 216.
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nota2

Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t. 3, in Tratt. dir. priv., vol. XIII, Torino, 1999, p. 444.
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Bibliografia

  • CARNELUTTI, Documento e negozio giuridico, Riv.dir. e proc.civ., I, 1926
  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999

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