Codice Civile art. 2645


ALTRI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
1. Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall' articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell' articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

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