Codice Civile art. 2215


LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI
1. I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall' ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L' ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
2. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura nè a vidimazione.
(Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge 383/2001)

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