Codice Civile art. 1966


CAPACITA' A TRANSIGERE E DISPONIBILITA' DEI DIRITTI
1. Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
2. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge sono sottratti alla disponibilità delle parti.

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