Situazioni soggettive indisponibili e irrinunziabili



La regola generale in tema di situazioni soggettive attive, almeno per quelle che hanno un contenuto patrimoniale (non attinenti cioè a rapporti familiari), è quella della disponibilità da parte del titolare. Così il proprietario di un fabbricato può alienarlo: ha cioè la possibilità di porre in essere un atto negoziale tale da determinare, nell'ambito della dinamica del rapporto giuridico, l'acquisto derivativo-traslativo dello stesso diritto di proprietà in capo all'acquirente. Ciò importa, sotto il profilo della relazione giuridica, la cessazione di essa in capo al dante causa e la parallela costituzione della medesima in capo all'avente causa. Il titolare di un diritto di credito analogamente può disporne anche rinunziandovi (remissione: art. 1236 cod.civ. ). Conseguentemente si determina l'estinzione del rapporto giuridico (obbligatorio) tra creditore e debitore.

Non tutte le situazioni giuridiche soggettive attive sono caratterizzate dalla disponibilità, vale a dire l'attitudine ad essere oggetto di vicende costitutive, modificative o estintive che abbiano quale elemento propulsore la volontà privata.

In alcuni casi ciò dipende dalla particolare natura di esse: si pensi alle potestà, che consistono in poteri conferiti per la cura dell'interesse di un soggetto che non coincide con il titolare dei poteri stessi. Così anche nei diritti aventi contenuto non patrimoniale riferibili all'ambito familiarenota1 .

E' altresì riferibile la limitazione in discorso ai diritti della personalità (diritto all'integrità personale, all'onore, alla riservatezza), aventi la consistenza di diritti assoluti. Essi, definibili come  necessari dal momento che non possono mai mancare per nessun soggetto, non si possono nè trasmettere  nè perdere nè prescrivere: sono intrasmissibili ed indisponibili. Si acquistano con la nascita e si estinguono con la mortenota2 .

L'ambito delle situazioni giuridiche soggettive indisponibili non si esaurisce, come pure potrebbe sembrare da questa sommaria elencazione, al novero dei diritti non aventi contenuto patrimoniale. Si ponga mente ai diritti di uso e di abitazione, i quali non possono essere ceduti (art. 1024 cod. civ.). Come avremo modo di approfondire, si tratta non già di una piena indisponibilità, bensì di una limitazione: in particolare il titolare del diritto di uso o di abitazione ha la possibilità di determinarne l'estinzione rinunziandovinota3 .

In altri casi la legge stabilisce che la rinunzia o la transazione afferente al diritto debba procedere nel rispetto di speciali regole (cfr. art. 2113 cod.civ. relativo ai diritti spettanti al prestatore di lavoro subordinato). Più genericamente l'art. 1966 cod.civ. dispone che la transazione è nulla quando i diritti in essa coinvolti siano sottratti alla disponibilità delle parti.

Ancora si può rammentare il modo di disporre di alcune norme, che evidenziano l'indisponibilità di una disciplina più che di un diritto: si pensi all'art. 2936 cod.civ.  in materia di prescrizione. Le parti non possono preventivamente rinunziare al compimento della prescrizione ed agli effetti della medesima. Il II°comma dell'art. 2937 cod.civ. aggiunge che non si può rinunziare agli effetti estintivi della prescrizione se non quando essa si sia compiuta: decorso il termine prescrizionale diviene pertanto possibile, per colui  al quale giova, disporre degli effetti estintivi.

Diviene così evidente il punto cruciale del più generale aspetto della disponibilità del diritto. Si intende alludere a quella particolare modalità di disporre della situazione giuridica soggettiva attiva che consiste nell'estinzione del medesimo per il tramite di un atto dismissivo .

Note

nota1

Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.77.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.169.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.60.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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