Codice Civile art. 1941


LIMITI DELLA FIDEIUSSIONE
1. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
2. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
3. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell' obbligazione principale.

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