Codice Civile art. 1601


RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONDUTTORE LICENZIATO
1. Se il conduttore è stato licenziato dall' acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1601"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti