Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 44


1. Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

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