Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1300


SEZIONE VII Delle azioni di nullità o di rescissione
1. Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo (articolo 1531) da una legge particolare.
2. Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata: nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furuno scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giornio della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

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