Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 14740 (13/06/2017)




Non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa il contribuente che, già proprietario di un piccolo immobile in comunione e inabitabile, compra un appartamento nello stesso Comune. Non rileva infatti la soggettiva e concreta idoneità abitativa di un altro immobile posseduto, in precedenza acquistato in regime agevolato, dal momento che il testo di legge (sub lettera c) fa riferimento anche alla “nuda proprietà”, la quale evidentemente prescinde in radice dallo stesso uso abitativo.

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