Cass. civile, sez. VI-I del 2017 numero 23728 (10/10/2017)




Nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell' art. 15, comma III, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, quando per qualsiasi ragione non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede; né la specialità e completezza di tale disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento patiscono una deroga per il caso in cui la società cancellata dal registro delle imprese sia già stata posta in liquidazione, onde va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.

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