Cass. civile, sez. I del 1996 numero 1533 (27/02/1996)


Nel contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non s'é ancora verificato, risultando, piuttosto, dal titolo l’altruitá della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi, sicché‚ la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione, con esclusione dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 1148 codice civile, relativa all'obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale.

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