Con il termine ambasceria si allude all'incarico conferito da un soggetto ad un altro affinchè quest'ultimo vada a riferire altrove una dichiarazione dal contenuto assolutamente predeterminato
nota1.
La figura del
nuncius differisce pertanto nettamente da quella del rappresentante. Il
nuncius è colui che trasmette l'intento altrui senza contribuire alla determinazione del contenuto della dichiarazione, svolgendo la stessa funzione di uno strumento di comunicazione. Per questo motivo
anche un soggetto legalmente o naturalmente incapace può fungere da nuncius : è a tal fine sufficiente che il nuncio sia in grado di ripetere quanto oggetto di dichiarazione da parte del sostituito
nota2 .
Il rappresentante prende invece parte attiva all'atto che deve compiere. Spesso avrà ricevuto dal rappresentato istruzioni di massima sul contenuto di esso, tuttavia egli esprime una volontà propria, valutando le circostanze e le pattuizioni da inserire nell'atto da perfezionare
nota3 .
E' pur vero che la legge prende in considerazione il fatto che il rappresentato possa avere rigidamente predeterminato alcuni elementi dell'atto da compiere (al fine di sindacare la rilevanza dei vizi della volontà): in questi casi sembra lecito concludere che, in relazione a questi soli elementi predeterminati, il sostituto svolga le funzioni di mero
nuncius nota4 e non già di procuratore. Pare che ad una siffatta eventualità ci si sia riferiti in giurisprudenza in un caso in cui l'esclusione del conflitto di interessi con il rappresentato è stata desunta non tanto dall'esistenza della preventiva autorizzazione di cui all'art.
1395 cod.civ., quanto dalla predeterminazione di elementi essenziali della negoziazione (Cass. Civ., Sez.II,
6398/11). Altre volte la situazione si presenta perplessa. Cosa dire dell'ipotesi in cui un soggetto abbia a riferire ad un altro, nella veste di venditore, che la di lui proposta è stata accettata dall'acquirente, la cui identità peraltro non venga compiutamente manifestata? Al riguardo è stato deciso nel senso che si tratti di ambasceria e non di rappresentanza (Cass. Civ., Sez. III,
3433/2014).
Il cosiddetto matrimonio per procura (art.
111 cod.civ.) non costituisce, a dispetto dell'espressione usata ("procura") un'ipotesi di rappresentanza: il soggetto che sostituisce colui nei confronti del quale si producono gli effetti del matrimonio è un semplice
nuncius nota5.
Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.275.
top1nota2
Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1131.
top2nota3
Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.76.
top3nota4
In questo senso Bigliazzi-Geri, La rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.5.
top4nota5
Bigliazzi-Geri, voce Procura, in Enc.dir., vol.XXXVII, Milano, 1987, p.1007.
top5Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Procura, Enc.dir., XXXVI, 1987
- BIGLIAZZI GERI, Rappresentanza in generale. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 2000
- CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002