Gestione di affari altrui



La figura della gestione di affari altrui si verifica quando un soggetto capace di agire (art. 2029 cod. civ. ) assume scientemente, senza alcun obbligo giuridico e senza che operi un divieto da parte dell'interessato nota1, la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito (art. 2028 cod. civ. ).

La gestione di affari altrui può dare origine a fattispecie rappresentative di specie diretta o indiretta non attribuita dall'interessato, né da legge né da giudice, ma spontaneamente assunte dal gestore, anche senza mandato nota2, le quali rinvengono la fonte della propria giustificazione normativa in considerazione della convenienza del fatto e dell'utilità della gestione.

La legge assume in considerazione la condotta pratica di colui che compie un'attività nell'interesse di un altro soggetto allo scopo di riconnettervi determinate conseguenze giuridiche (l'insorgenza delle obbligazioni di cui meglio in seguito si dirà). In questo senso si palesa come sia del tutto irrilevante l'intento, la volontà del gestore in ordine agli effetti della gestione stessa. Qualunque sia la volontà e l'intenzione del gestore nota3, una volta che l'inizio della gestione possa essere considerato come volontario, ne segue comunque la nascita dell'obbligazione a carico del gestore stesso di condurla a compimento nota4. Non sarebbe possibile che il gestore allegasse un errore nota5 circa le conseguenze della propria condotta allo scopo di sottrarsi all'efficacia vincolante prevista dalla legge.

Da questo punto di vista la negotiorum gestio, relativamente agli effetti obbligatori che vale a determinare, si differenzia nettamente dal mandato, figura negoziale nella quale l'incarico viene assunto volontariamente e con la comune intenzione delle parti di obbligarsi ad eseguirlo.

Fonte negoziale di obbligazioni quest'ultimo, fonte non negoziale la prima nota6.

I requisiti della fattispecie desumibili dalla legge sono i seguenti:

  1. L'esistenza di un impedimento dell'interessato
  2. L'utile inizio della gestione ( utiliter coeptum ) nota7
  3. L'assenza di divieto dell'interessato ( prohibitio domini ) nota8
  4. L'assenza di obbligo da parte del gestore in ordine alla gestione
  5. La consapevolezza di gestire un affare di altri ( animus aliena gerendi ) nota9 . Non costituisce requisito l'utilità della gestione, la quale è di norma valutabile soltanto a posteriori.

Non si deve guardare al risultato ( utiliter gestum ), considerare, cioè, se dall'atto il dominus ha tratto vantaggio. Occorre piuttosto verificare l'utilità iniziale: se cioè l'affare si prevedeva necessario o utile in base alla valutazione che il dominus, come buon padre di famiglianota10, avrebbe fatto al momento in cui venne iniziato nota11 .

Quando sussistono i requisiti propri della negotiorum gestio, si determina parallelamente l'insorgenza di una duplice obbligazione:

  1. Quella (posto a carico del gestore) relativa alla continuazione della gestione fino al compimento dell'affare (art. 2028 cod. civ.);
  2. Quella (posto a carico del soggetto impedito) di adempiere alle obbligazioni relative e di tenere indenne il gestore delle spese sostenute (2031 cod. civ. ). Oggetto della gestione, secondo la tesi preferibile nota12 , può essere sia un'attivitá giuridica (Cass. Civ. Sez. II, 3143/1984 ) che comporti la spendita del nome nota13 dell'interessato (gestione rappresentativa), sia un'attivitá materiale.

Non sono esclusi dalla negotiorum gestio neppure atti di natura formale: la difficoltà in questi casi è quella di sindacare la sussistenza dei requisiti che fondano il potere di spendita del nome altrui (Cass. Civ. 3225/1995 ).

La negotiorum gestio può avere termine per morte nota14 o sopravvenuta incapacità del gestore, per diffida dell'interessato o, altrimenti, per fine della gestione o assunzione della stessa da parte dell'interessato.

Note

nota1

La legge richiederebbe che l'interessato non sia in grado di provvedere al proprio affare e, ad un tempo, che il medesimo si trovi in una situazione oggettiva o soggettiva che gli precluda o gli renda difficile curare il proprio interesse: Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 144.
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nota2

Conforme Pacchioni, Della gestione degli affari altrui, Padova, 1935, p. 65; Ferrari, Gestione di affari altrui e rappresentanza, Milano, 1962, p. 14. Contra, Sirena, La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999, p. 419. L'A. contesta che la solidarietà sia il connotato indefettibile della gestione di affari.
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nota3

Breccia, Della gestione di affari, in Comm. cod. civ. a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 1922.
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nota4

Breccia, La gestione di affari, in Tratt. Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 805 e ss. top4

nota5

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 146, ritiene che se si gestisce un affare altrui credendo erroneamente di gestire un affare proprio, si realizza un'interferenza nella sfera giuridica del terzo che è estranea alla causa della gestione di affari altrui.
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nota6

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 839;Bianca, cit., p. 138, individua la gestione di affari altrui in un fatto giuridico volontario.
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nota7

Nel passato si prendeva in considerazione l'accertamento dell'utilità finale: Breccia, Della gestione di affari, op. cit., p. 1927.
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nota8

Scalfi, Gestione di affari altrui proibita dall'interessato, in Giur. it., vol. I, t. 2,1970, p. 963.
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nota9

Conforme Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. II (Le fonti), 1946, Milano, p. 589, il quale assimila la consapevolezza all'intenzione di agire per un affare altrui.
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nota10

In tal senso De Semo, Gestione di affari altrui (diritto vigente), in N.sso Dig.it., vol. VII, 1961, p. 827;Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, p. 497.
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nota11

Casella, Gestione d'affari (Diritto civile), in Enc. Giur. Treccani, vol. XV, 1989, p. 2.
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nota12

Pacchioni, op. cit., p. 65.
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nota13

Biondi, Gestione rappresentativa e ratifica, in Foro it., vol. I, 1954, col. 100.
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nota14

La morte dell'interessato non estingue l'obbligo del gestore, poiché tale obbligo deriva da una fattispecie legale in cui rileva l'esigenza di tutelare il patrimonio dell'interessato impedito: Breccia, Della gestione di affari altrui, op. cit., p. 1923.
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Bibliografia

  • BARASSI L., La teoria generale delle obbligazioni, Milano, vol. II (Le fonti), 1946
  • BIONDI, Gestione rappresentativa e ratifica, Foro.it., I, 1954
  • BRECCIA , Della gestione di affari altrui, Torino, Comm.cod.civ. a cura di Cendon, IV, 1999
  • BRECCIA, La gestione di affari altrui, Torino, Tratt. Rescigno, IX, 1984
  • CASELLA, Gestione di affari altrui, Enc.giur.Treccani, XV, 1989
  • DE SEMO, La gestione di affari altrui nella teoria e nella pratica, Padova, 1958
  • FERRARI, Gestione di affari altrui e rappresentanza, Milano, 1962
  • PACCHIONI, Della gestione degli affari altrui, Padova, 1935
  • SCALFI, Gestione di affari altrui proibita dall'interessato, Giur.it., I, 1970
  • SIRENA, La gestione d’affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999


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