Usucapione di servitù di passaggio e requisito dell'apparenza delle opere. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29555 del 25 ottobre 2023)

Il requisito dell’apparenza della servitù necessario ai fini dell’acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoche l’esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile, per cui ai fini dell’apparenza di una servitù di passaggio, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante”, nel senso che è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Per usucapire il diritto di servitù di passaggio, pertanto, non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Decisivo, al fini dell'acquisto per usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia il requisito dell'apparenza della servitù. Ma quando la servitù può essere considerata tale? Non può definirsi apparente una servitù di passaggio a causa della mera constatazione dell'esistenza di un manufatto quale un ponte o di una strada (Cass. Civ. Sez. II, ord. 20553/2021). E' ben vero che essi sono opere visibili e permanenti, ma non è detto che siano destinati all'esercizio della servitù in modo non equivoco. A questo fine è necessario che vi sia una specifica ed univoca destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24856/2014). Si vuole infatti evitare che il diritto reale venga acquisito a titolo originario in base a situazioni di fatto non chiare che talvolta non sono altro se non temporaneamente tollerate per ragioni di buon vicinato. La pronunzia in esame si situa in questa logica, statuendo come sia necessaria l’evidenza certa di un collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.

Aggiungi un commento