Trasformazione eterogenea: responsabilità dei soci per le obbligazioni maturate nel tempo che la precede. (Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. n. 13772 del 20 maggio 2021)

In tema di trasformazione della società, la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex II comma art. 2500 quinquies cod.civ., opera solo se sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione, che può provenire tanto dalla società quanto dai soci, avere come oggetto specifico la detta trasformazione ed essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l'avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di la specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva condannato i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo che si era successivamente trasformata in società a responsabilità limitata, promittente venditrice di un immobile, a restituire gli acconti corrisposti ai promissari acquirenti, avendo ritenuto che i pagamenti effettuati da questi ultimi direttamente alla s.r.l., non potessero far presumere il loro consenso alla rinuncia alla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili. Tale fatto non può essere considerato indice del consenso alla liberazione dei soci per l'innanzi personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, tale liberazione potendosi conseguire soltanto in conseguenza dell'osservanza delle specifiche disposizioni di cui all'art. 2500 quinquies cod.civ.. Ne segue la permanenza in capo ai soci dell'obbligazione risarcitoria per i danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare concluso dalla società.

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