Il procedimento di trasformazione evolutiva



La trasformazione di società a base personale in società di capitali è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2500 e 2500 ter cod. civ.. La portata innovativa della norma non è pacifica. A fronte di chi ritiene che la stessa abbia valenza generale, si oppone l'orientamento secondo il quale essa sarebbe irretroattiva. Pertanto per decidere la trasformazione nelle compagini sociali costituite prima della riforma del 2003, continuerebbe ad applicarsi la regola dell'unanimità di cui all'art. 2252 cod.civ. (cfr. Tribunale di Varese, 26 agosto 2014; ord. Tribunale di Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

L'art. 2500 cod. civ. dispone che la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione della società risultante dalla trasformazione. L'atto sarà dunque soggetto alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto una volta posto in essere l'ultimo degli adempimenti pubblicitari imposti dalle norme disciplinanti ciascun tipo sociale.

Ai sensi dell'art. 2500 cod. civ. , il contenuto, la pubblicità e l'efficacia dell'atto di trasformazione sono quelle prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. In particolare, se con l'operazione di trasformazione si tende a costituire una società in accomandita per azioni, si seguirà la disciplina di cui agli artt. 2452 e ss. cod. civ.; per le società a responsabilità limitata, verranno in esame gli artt. 2462 e ss. cod. civ.; per le società per azioni, a propria volta gli artt.2325 e ss. del cod. civ..

La ratio di tale disposizione è rinvenibile nella volontà di impedire che, attraverso un'operazione di trasformazione, si eludano le norme che impongono determinati obblighi in sede di costituzione di società di capitali. Sarebbe infatti estremamente agevole superare i vincoli posti dal legislatore se, nel silenzio della legge, fosse consentita la possibilità di costituire una società in nome collettivo e trasformarla, successivamente, in società per azioni, senza subire alcuno dei controlli previsti dalla legge.

Sempre in quest'ottica, al II comma dell'art. 2500 ter cod. civ. si stabilisce che l'atto di trasformazione in società per azioni o accomandita per azioni sia accompagnato da una relazione di stima ex art.2343 cod. civ. nota1 o, in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata, ex art. 2465 cod. civ. nota2. Finalità della norma è quella di consentire una valutazione del patrimonio della società trasformanda corrispondente alla realtà, in modo da impedire che ad un'inesatta stima dei beni segua un annacquamento del capitale, con grave pregiudizio dei terzi.

Un'ulteriore accortezza dimostrata dal nostro legislatore, questa volta per tutelare gli interessi dei soci, si rivela nel disposto secondo cui gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione del perito e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima (III comma art.2343 cod. civ. ).

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se inoltre risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. In ogni caso il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società, ottenendo, in tale seconda ipotesi la restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura.

A seguito dell'annullamento delle azioni, qualora sia espressamente previsto nell'atto costitutivo, è possibile che si determini una diversa ripartizione tra i soci delle azioni residue.

Infine, in caso di omessa redazione della relazione di stima, qualora la società risultante dalla trasformazione sia una società a responsabilità limitata, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il II, III e, in quanto compatibile, IV comma dell'art. 2343 cod. civ. dettato in materia di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'attenzione dimostrata dal legislatore del 2003 al fine di tutelare eventuali aventi causa della società in fase di trasformazione emerge ulteriormente dall'art. 2500 quinquies cod. civ. , secondo cui la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 cod. civ. (ossia le formalità pubblicitarie), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Si tratta di un chiaro riconoscimento della trasformazione come fatto modificativo e non estintivo della vita dell'ente nota3.

Circa la maggioranza richiesta al fine di deliberare una trasformazione , l'art. 2500 ter cod. civ. ha introdotto una novità rispetto alla previgente disciplina (vale a dire rispetto alla regola generale di cui all'art.2252 cod.civ., in forza della quale per la modifica dei patti sociali occorrerebbe comunque l'unanimità del consenso dei soci ). In ossequio all'intento di agevolare l'adeguamento dell'organizzazione societaria alle mutevoli esigenze di mercato che permea l'intera riforma, è stato previsto che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali sia decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. A salvaguardia dell'interesse del singolo è però disposto che, in ogni caso, al socio che non ha concorso alla decisione spetti il diritto di recesso. Secondo la prevalente opinione le nuove regole relative alla modifica in questione riguarderebbero tutte le società a bese personale, vale a dire anche quelle costituite nel tempo che precede l'entrata in vigore della novella. Questa conclusione non è pacifica. E' stata infatti espressa in giurisprudenza, come sopra detto, l'idea in base alla quale ad una siffatta conclusione si opporrebbe il principio di irretroattività di cui all'art.11 disp. prel cod.civ. (ord. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006 ).

L'art. 2500 quater cod. civ. , che disciplina l'assegnazione di azioni o quote a seguito di trasformazione, dispone che ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione.

In presenza di soci d'opera, questi hanno diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione ovvero, in mancanza di tale previsione, in misura corrispondente a quella prevista in base ad accordo tra i soci. In difetto di accordo la partecipazione alla società risultante dalla trasformazione sarà determinata dal giudice secondo equità.

In conseguenza dell'assegnazione delle azioni ai soci d'opera le azioni o quote assegnate agli altri soci si ridurranno proporzionalmente.

Note

nota1

La relazione giurata deve essere redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società: la norma in esame non impone la necessaria iscrizione all'albo dei revisori ufficiali dei conti da parte dell'esperto.
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nota2

Per le società a responsabilità limitata la relazione giurata deve essere redatta da un esperto iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.
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nota3

La presunzione di consenso prevista dalla norma è subordinata alla comunicazione della trasformazione da parte dei soci per raccomandata. Si ritiene sia sufficiente al riguardo l'indicazione degli elementi essenziali della deliberazione che consentano di comprenderne il contenuto. Quanto al termine di 60 giorni previsto dalla norma, si reputa debba decorrere dalla data di ricevuta della comunicazione da parte dei creditori.
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