Mutuo. Dies a quo del termine prescrizionale del pagamento delle rate. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4232 del 10 febbraio 2023)

Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il diritto di credito scaturente da un mutuo si prescrive nel termine ordinario decennale il cui dies a quo di decorrenza è quello coincidente con il giorno di scadenza dell'ultima rata (dunque, nell'ipotesi di un mutuo con ammortamento trentennale, quaranta anni dopo la stipulazione dello stesso). Non potrebbe, in senso contrario, osservarsi che, risultando separatamente dovuta con un proprio termine ogni singola rata, a far tempo dal giorno in cui ciascuna risulta esigibile decorra un distinto termine prescrizionale ad essa attinente. Il debito infatti deve essere considerato nella sua unitarietà, siccome perfezionato con l'originario contratto.

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