Il tempo della restituzione delle cose mutuate



Nel mutuo il termine non assume il carattere di elemento accidentale: esso risulta infatti connaturato rispetto all'essenza stessa della negoziazione, stante il carattere restitutorio dell'obbligazione principale posta in capo al mutuatario.
Pertanto un termine finale è indispensabilmente connesso con la stipulazione del mutuo e non potrà mai fare difetto: quando non fosse stato previsto dalle parti l'art 1817 cod.civ. affiderebbe pur sempre al giudice tale incombenza nota1.
Ordinariamente il tempo della restituzione della somma è oggetto di accurata considerazione da parte dei contraenti, essendo spesso concordato in forma rateale. Anche in questo caso, tuttavia, la prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui scade l'ultima rata e non in relazione a ciascuna scadenza, dovendo il credito considerarsi unitario (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4232 del 10 febbraio 2023).
Cosa riferire dell'ipotesi in cui il contratto risulti comunque lacunoso?
A questo proposito la legge detta alcune regole, volte ad integrare il regolamento negoziale (artt. 1816 e 1817 cod.civ.).
Ai sensi dell'art. 1816 cod.civ. il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti (nel contratto di mutuo oneroso) mentre, se il mutuo è a titolo gratuito, si presume, in armonia con il modo di disporre dell'art.1184 cod.civ., a favore del mutuatario. Ne scaturirebbe la possibilità per il debitore mutuatario di restituire anticipatamente quanto ricevuto anche prima della naturale scadenza nota2.
Peraltro anche nel mutuo oneroso spesso sono contenute esplicite pattuizioni volte a consentire l'anticipato recesso del mutuatario, prevedendo in questa ipotesi la corresponsione di somme aggiuntive rispetto all'importo residuo in linea capitale a titolo di penale. Giova poi osservare che, qualora il mutuatario sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie prestate, rinviene applicazione l'art. 1186 cod.civ.. La decadenza dal beneficio del termine renderà immediatamente esigibile la restituzione della somma erogata, senza che vi sia bisogno di un preventivo giudizio di cognizione sul punto (Cass. Civ., Sez.III, 6984/03 ).
L'art.1817 cod.civ. viene a disciplinare l'ipotesi in cui, assai più radicalmente, non sia fissato un termine per la restituzione: in questo caso il termine è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze nota3. Analogamente si procede per il caso in cui fosse stato genericamente previsto che la restituzione sarebbe avvenuta soltanto quando il mutuatario avrebbe potuto farvi fronte nota4.
Cosa dire del caso in cui le parti convengano che la restituzione di quanto mutuato avvenga a semplice richiesta del mutuante (eventualità simmetricamente opposta a quella già citata in cui il mutuatario si impegni a restituire la somma non appena possibile)?
E' fondamentale in questo senso che sia lasciato un lasso cronologicamente apprezzabile tra il tempo della consegna e quello della restituzione di quanto mutuato: diversamente il contratto non sarebbe in grado di svolgere la propria funzione nota5.

Note

nota1

Comunque occorre escludere l'applicabilità della regola di cui all'art.1183 cod.civ., in forza della quale se non è stato stabilito un termine la prestazione deve essere considerata immediatamente esigibile. Come è evidente ciò equivarrebbe a frustrare la stessa ragion d'essere del mutuo che si basa sul differimento tra il momento della consegna e quello della restituzione delle cose che ne sono oggetto: cfr. Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.470.
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nota2

Così Gardella Tedeschi, voce Mutuo, in Dig.disc.priv., vol.XI, 1994, p.551.
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nota3

La natura della relativa pronunzia è disputata. E' preferibile la tesi secondo la quale essa deve ritenersi costitutiva (in questo senso Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.144; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1972, p.94; Teti, Il mutuo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, 1985, p.670; sostengono invece che si tratti di una sentenza dichiarativa avente carattere di mero accertamento della volontà delle parti, Simonetto, I contratti di credito, Padova, 1953, p.299; Fragali, Del Mutuo, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1966, p.392). In buona sostanza il giudice integra il regolamento negoziale che era sul punto carente, non sembrando verosimile che il compito dell'organo giudicante sia quello di individuare una volontà delle parti che, in pratica, può essere assolutamente difettosa. L'accoglimento della prima opinione non sarebbe senza conseguenze: si pensi alla produttività degli effetti della pronunzia. V'è chi ha osservato che, accogliendo la tesi della costitutività della sentenza, il termine del contratto non potrebbe retroagire al tempo che precede l'emissione del provvedimento (cfr. Gardella Tedeschi, cit., p.550). Non si vede tuttavia perché negare la possibilità di un intervento del giudice in ordine alla fissazione di un termine anteriore al tempo in cui interviene la pronunzia.
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nota4

Giacchè questa clausola ridurrebbe il mutuo ad un negozio potestativo: Fragali, cit., p.396.
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nota5

Questo è il parere prevalente: Simonetto, cit., p.298; Avanzato, voce Mutuo, in Enc. forense, vol.IV, 1959, p.1188; Giampiccolo, cit., p.94 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.920. Non mancano alcuni Autori (Teti, cit., p.671 e Scordino, voce Mutuo, in Diz.dir.priv., a cura di Irti, Milano, 1987, p.468) che negano decisamente l'ammissibilità di tali patti, poiché essi, rendendo immediatamente esigibile il credito del mutuante, eliminerebbero qualsiasi dilazione cronologica fra il momento della consegna e quello della restituzione.
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Guide operative pratiche


Bibliografia

  • AVANZATO, Mutuo, Enc.forense, IV, 1959
  • CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
  • GARDELLA-TEDESCHI, Mutuo, Dig. disc. priv.
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • SCORDINO, Mutuo, Milano, Diz.dir.priv.a cura di Irti, 1987
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

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