L'obbligazione restitutoria del mutuatario



La posizione contrattuale del mutuatario (inequivocamente tale: cfr., in relazione ai prestiti tra parenti, quanto deciso da Cass. Civ., Sez. III, 17050/2014) è essenzialmente qualificata dall'obbligazione di restituire le cose già mutuatenota1, nel senso di renderne altrettante della stessa specie e qualitànota2.
Non sussistono a questo proposito speciali questioni (se non per quanto attiene al termine di restituzione) quando il contratto ha per oggetto denaro, bene eminentemente fungibile. Problemi possono invece prospettarsi per le altre cose generiche e fungibili: a questo proposito non pare applicabile il principio di cui all'art. 1178  cod.civ., in forza del quale il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla medianota3 . Il problema è piuttosto quello di restituire cose della stessa qualità di quelle che erano state a suo tempo consegnate al mutuatario. Se pertanto a costui fossero state consegnate cose di qualità eccellente, egli dovrebbe analogamente provvedere, restituendo al mutuante cose di pari livello qualitativo.
La restituzione può essere effettuata in un'unica soluzione oppure a rate (come per lo più accade quando oggetto del mutuo sia una somma di denaro)nota4 .
Che cosa accade nell'ipotesi del perimento delle cose mutuate ovvero di una diminuzione o di un eventuale aumento del prezzo delle stesse?
A questo proposito è possibile parlare di un rischio a carico di una delle parti soltanto in senso atecnico.
Con la consegna del bene si è infatti verificato il passaggio della proprietà in favore del mutuatario, il quale è tenuto unicamente ad effettuare la restituzione ai sensi dell'art. 1813  cod.civ.. Del tutto irrilevante si paleserebbe, con riferimento alla sussistenza ed all'operatività di tale obbligazione, ogni evento incidente sul bene stesso, comprese le eventuali variazioni di valore che andranno economicamente a favore o a carico delle partinota5 .
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1818 cod.civ., se per una causa non imputabile al debitore, sopravvenga l'impossibilità o la notevole difficoltà di restituzione delle cose mutuate diverse dal denaro (come è possibile quando le stesse appartengano ad un genus limitatum), il mutuatario è tenuto a pagarne unicamente il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire nota6 .
A questo proposito va precisato che all'impossibilità vera e propria la norma equipara la notevole difficoltà di effettuare la restituzionenota7 .
Per quanto invece attiene alle variazioni di prezzo, allo scopo di ovviare a siffatte oscillazioni possono essere inserite apposite clausole (es.: c.d. clausole monetarie o clausole oro, in forza delle quali l'obbligo restitutorio è ancorato, nella sua quantificazione, alla variazione del valore di determinate merci sul mercato ovvero all'andamento di alcuni indici significativi). Così, se nel tempo stabilito per la restituzione si registrerà una modificazione dei parametri assunti contrattualmente, il mutuatario provvederà a restituire una diversa somma di denaro o una differente quantità di cose (o incrementata o decrementata rispetto alla originaria misura convenuta)nota8 .
Specialmente rilevante è soffermarsi sulle modalità cronologiche e spaziali della restituzione.

Note

nota1

Si tratta di un aspetto essenziale e costante giacché si riscontra tanto nel mutuo a titolo oneroso quanto in quello gratuito: l'obbligazione restitutoria è volta a riequilibrare le condizioni patrimoniali delle parti, riportandole nella situazione preesistente al momento della conclusione del negozio (Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.469).
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nota2

Occorre altresì che la restituzione abbia ad oggetto la medesima quantità di cose rispetto a quelle ricevute. Peraltro si ritiene (Giampiccolo, voce Mutuo, in Enc.dir., p.461) compatibile il mutuo con il patto di restituire una quantità maggiore delle cose della stessa qualità di quelle prestate: un simile patto dovrà qualificarsi come comprendente un corrispettivo posticipato. Viceversa il patto di restituire una quantità minore implica, in mancanza di altra causa, un mutuo misto a donazione.
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nota3

L'art.1178 cod.civ. riguarda infatti  cose determinate solo nel genere, categoria che non coincide con quella delle cose fungibili (Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.150 e Teti, Il mutuo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, 1985, p.685).
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nota4

Il pagamento rateale deve però essere oggetto di apposita convenzione in tal senso, come si desume argomentando dall'art.1819 cod.civ. (Nivarra e Romagno, Il mutuo, Milano, 2000, p.251).
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nota5

Il mutuatario deve sempre restituire il tantundem in natura, non già per equivalente monetario. Il patrimonio del mutuante deve infatti essere ripristinato nella composizione qualitativa originaria, indipendentemente dai mutamenti di valore che medio termine possano interessare le cose mutuate: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.718.  
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nota6

Se l'impossibilità fosse semplicemente temporanea, questo fatto giustificherebbe il mero ritardo del debitore. L'impossibilità parziale invece produrrebbe effetti liberatori soltanto per la parte che è divenuta possibile.
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nota7

Con "notevole difficoltà" deve intendersi il caso in cui sia materialmente possibile reperire le cose da restituire, ma con sforzi eccessivi rispetto all'ordinario per il mutuatario. Tale equiparazione è posta perciò a favore del mutuatario, che potrà scegliere se restituire il tantundem od il valore in danaro (Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.400 e Gardella Tedeschi, voce Mutuo, in Dig.disc.priv., vol.XI, 1994, p.553).
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nota8

Si tratta di clausole considerate sicuramente compatibili con la schema causale del mutuo: Piraino Leto, Il mutuo, Torino, 1978, p.94; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.95 e Teti, cit., p.686.
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Guide operative pratiche


Bibliografia

  • CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GARDELLA-TEDESCHI, Mutuo, Dig. disc. priv.
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • GIAMPICCOLO, Mutuo, Enc.dir., XXVII, 1977
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • NIVARRA ROMAGNO, Il mutuo, Milano, 2000
  • PIRAINO LETO, Il mutuo, Torino, 1978
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

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