Morte dell'unico socio (rimasto tale da non oltre sei mesi) di società di persone: liquidazione effettuata dagli eredi del defunto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14449 del 25 giugno 2014)
Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell'unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per potere realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvederanno a regolare la posizione degli altri soci.