Mancato rispetto della distanza legale tra costruzioni. responsabilità professionale del progettista. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14527 del 25 maggio 2023)

In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente.
Si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico.
La costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.

Commento

La pronunzia che si annota si ispira alla nota dicotomia costituita tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. L'ambito dell'attività professionale è quello che dà luogo alle questioni più dibattute. Se è vero che la prestazione del professionista intellettuale una tipica obbligazione di mezzi (Cass. Civ. Sez. II, 3566/95), è anche vero che un conto sono gli impegni professionali attinenti a scienze c.d. "esatte" (come quella dell'ingegnere, del geometrae scienze nelle quali non v'è garanzia di risultato (si pensi alla prestazione dell'avvocato o del medico). Così si giudica responsabile per inadempimento l'ingegnere per i vizi o difetti dell'opera conseguenti alla predisposizione di un progetto tecnico ben definito e di normale difficoltà (Cass. Civ. Sez. II, 6812/98). Nel caso di specie si può ben dire che rientri nella prestazione "ordinaria" quella, richiesta al professionista, di progettare un edificio che rispetti i dettami di legge.

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