Mancata richiesta di attribuzione di rendita catastale? Il notaio deve risarcire il cliente. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8497 del 6 maggio 2020)

Il notaio è tenuto al dovere di consiglio anche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti.
Il notaio è tenuto a risarcire il cliente se non formula nell’atto di compravendita la richiesta di valutazione automatica del valore dell’immobile. L’obbligo di correttezza, infatti, impone al professionista di consigliare la parte e di provvedere direttamente all’istanza per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il notaio risponda delle eventuali conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla propria negligente condotta professionale, nella stessa ricompresa l'aspetto tributario degli atti stipulati a suo ministero, rappresenta regola consolidata. Rientra, dunque, negli obblighi del notaio prestare alle parti adeguata assistenza fiscale: nei termini di cui alla pronunzia in commento si veda Cass. Civ. Sez. II, 7857/08. E' stato inoltre ritenuto responsabile il notaio per non aver avvisato il cliente delle conseguenze relative all'indicazione di dati non veritieri o non plausibili in riferimento al computo dell'INVIM, imposta ormai non più in vigore (Cass. Civ., Sez. II, 26369/2014).

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