Mancata esecuzione della trascrizione dell'atto di alienazione posto in essere dal de cuius. Opponibilità all'erede. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20114 del 13 luglio 2023)

La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 cod.civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali sono le conseguenze dell'alienazione di un immobile posta in essere dal de cuius per chi avesse a succedergli a causa di morte nell'ipotesi di mancata trascrizione del relativo titolo?
La pronunzia mette a fuoco come, in ogni caso, nè l'erede, nè il legatario possano far valere il difetto di esecuzione della formalità pubblicitaria nei confronti dell'acquirente del bene. Infatti nella prima ipotesi l'erede, in qualità di successore a titolo universale, subentrerebbe nella stessa posizione dell'ereditando, nella seconda ipotesi invece l'atto di alienazione si sostanzierebbe più radicalmente nella revoca del legato. In ogni caso nulla ha a che fare con la soluzione della fattispecie il principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art.2648 cod.civ..

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