La nullità di un contratto non è sanata in considerazione del collegamento negoziale con altri contratti validi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21417 del 10 ottobre 2014)

Nel caso di collegamento negoziale tra una pluralità di contratti, mentre la nullità di uno di essi si riflette, atteso il legame di reciproca loro dipendenza, sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri, la validità solo di alcuni non comporta quella dell'intero complesso dei contratti collegati. (Nella specie, la S.C., cassando sul punto la sentenza impugnata, ha escluso che, in presenza di tre contratti collegati, - di affitto di ramo d'azienda, di preliminare di vendita dello stesso ramo e di vendita dell'intera attrezzatura aziendale - la validità del primo, per effetto del giudicato formatosi sulla statuizione resa a seguito di arbitrato irrituale, e del terzo, perché mai giudizialmente contestata, comportasse quella anche del secondo - la cui nullità per mancanza dell'oggetto non era stata superata dalla interazione con gli altri due - né, tantomeno, dell'intera operazione).

Commento

(di Daniele Minussi)
Verrebbe da dire: "e ci mancherebbe"! La regola "simul stambunt, simul cadent" non puà certo essere interpretata a contrario, implicando cioè che la validità di alcuni dei contratti dedotti nella fattispecie di collegamento negoziale possa importare la rimozione o l'obliterazione della nullità che affligge uno di essi. Nel caso di specie il contratto preliminare di cessione d'azienda era nullo per difetto dell'oggetto, deducendo puramente e semplicemente la licenza necessaria per esercitare l'attività e l'avviamento, senza parallelamente prevedere la cessione di beni strumentali, merci o altro.

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