Collegamento negoziale



Il fenomeno del collegamento negoziale consiste in un nesso di interdipendenza tra due o piú negozi. Ordinariamente tali unità negoziali intercorrono tra le stesse parti. Tuttavia si può dare collegamento quand'anche i singoli atti siano stipulati da soggetti differenti (Cass. Civ. Sez. II, 18655/04 ).

Il nodo di maggiore rilevanza è quello costituito dall'apprezzamento dell'elemento causale: secondo una teorica potrebbe distinguersi tra la causa di ciascun singolo negozio coinvolto nel fenomeno e la causa complessiva dell'operazione, concepita come un quid unitario nota1.

La questione, in grado di riflettersi sulla eventuale autonoma disciplina del collegamento in sé considerato rispetto alla disciplina della singola figura negoziale in esso coinvolta, verrà assunta in considerazione separatamente.

Dal punto di vista descrittivo gli interpreti distinguono varie specie di collegamento:
  1. si parla di un collegamento genetico, modificativo o estintivo a seconda del fatto che un negozio influisca su un altro in relazione alle vicende costitutive, modificative o estintive nota2. Si pensi alla relazione tra contratti tipo o tra contratti normativi e le negoziazioni che vengano concluse successivamente, in armonia rispetto alle prescrizioni nei primi contenute. Si ponga mente al rapporto intercorrente tra contratto preliminare e definitivo (collegamento genetico), a quello che esiste tra un atto e la revoca di esso o il mutuo dissenso (collegamento estintivo);
  2. si fa menzione di un collegamento funzionale quando i negozi tendono alla realizzazione di un solo scopo comune nota3. Si ipotizzi una vendita avente ad oggetto la nuda proprietà ed il conferimento di una procura, per il cui tramite al nudo proprietario viene conferito dall'usufruttuario alienante il potere di vendere anche l'usufrutto. L'acquirente in pratica si trova a disporre dell'intera proprietà del bene;
  3. talvolta si evidenzia un collegamento unilaterale o bilaterale, a seconda del fatto che uno solo degli atti negoziali coinvolti nel fenomeno subisca l'influenza dell'altro (ad esempio il contratto con il quale viene garantita l'obbligazione principale) ovvero che questa influenza sia reciproca (ad esempio la convalida che influisce sull'atto inficiato, che tuttavia ne è l'antecedente necessario) nota4 ;
  4. il collegamento si definisce necessario ovvero volontario, a seconda del fatto che esso sia istituito da una norma in modo indispensabile ovvero sia istituito liberamente dalla volontà privata nota5. Molte ipotesi di collegamento funzionale corrispondono ad un nesso volontario tra i negozi. Sono le parti che, avendo di mira specifici risultati, assemblano gli effetti di una pluralità di atti negoziali, spesso connotati da elementi causali eterogenei. Nell'ambito del collegamento necessario rientrano invece quelle figure che risultano connesse da un vincolo accessorio, nel senso che 1) integrano l'efficacia (es.: ratifica), 2) trasformano un'efficacia precaria in definitiva (es.: convalida), 3) sono causalmente interdipendenti l'uno dall'altro, come ad esempio accade tra negozio causale e correlativa promessa cambiaria. Secondo la giurisprudenza, al fine di reputarsi sussistente un collegamento tra più atti negoziali, dovrebbe essere valutato sia l'aspetto oggettivo (nesso teleologico tra i negozi), sia quello soggettivo (comune intento delle parti di coordinare i negozi per un fine che trascende la considerazione in sè e per sé di ciascuno di essi: cfr. Cass. Civ., 12401/92 ).

Sotto il profilo soggettivo non sembra essere indispensabile, ai fini della sussistenza del collegamento, il fatto che le parti dei vari negozi debbano coincidere (Cass. Civ. Sez. I, 12733/95 ), pur dovendo tuttavia sussistere un comune intento delle medesime (Cass. Civ. Sez. II, 827/97 ).

Sempre dal punto di vista descrittivo, si può osservare che, a volte, i negozi coinvolti nella fattispecie complessa sono tra loro identici (si pensi ad una serie di atti di vendita immobiliare aventi ad oggetto le singole quote indivise di un bene che si vuole acquistare interamente (Cass. Civ. Sez. Unite, 7481/93), altre volte può identificarsi un negozio principale ed uno o più negozi accessori.

Sono state individuate più specie di negozi accessori nota6:
  1. negozi preparatori, quali la procura (art. 1392 cod.civ.) ed il contratto preliminare (art. 1351 cod.civ.), rispettivamente in relazione all'atto da compiere ed al contratto definitivo;
  2. negozi integrativi, quali la convalida (art. 1444 cod.civ.) e la nomina del terzo (art. 1401 cod.civ. ), che vengono ad integrare un precedente atto il quale assume validità ed efficacia. Essi inoltre possono indirizzare gli effetti di un atto, che altrimenti rimarrebbero a carico del soggetto che ha stipulato (es.: nomina del terzo di cui sopra);
  3. negozi complementari, quali l' accettazione (art. 475 cod.civ.) o la rinuncia all'eredità (art. 519 cod.civ.), l'adesione del terzo alla stipulazione a suo favore ovvero il rifiuto del terzo (art. 1411 cod.civ.);
  4. negozi ausiliari, quali la determinazione del terzo arbitratore nell'ambito delle ipotesi ed entro i limiti in cui risulta ammissibile in riferimento a ciascuna figura negoziale (cfr. artt. 631 , 632 , 1349, 1286 cod.civ.);
  5. negozi revocatori, quali la revoca della rinuncia all'eredità (art. 525 cod.civ.), l'estinzione della delegazione (art. 1270 cod.civ.) la revoca della procura (art. 1396 cod.civ.), la revoca della stipulazione a favore del terzo (art. 1411 cod.civ.), la revoca del mandato (art. 1723 cod.civ.), la revoca del beneficio nel contratto di assicurazione a favore del terzo (art. 1921 cod.civ.);
  6. negozi risolutori, quali il mutuo dissenso (art. 1372 cod.civ.), la dichiarazione di riscatto (art. 1500 cod.civ.), la disdetta (art. 1596 cod.civ.), il recesso. E' il caso di notare la differenza tra i negozi revocatori e quelli risolutori. Mentre i primi rimuovono il negozio principale (comunicandosi ad essi i requisiti del medesimo), i secondi (cioè i risolutori) fanno cessare gli effetti del primo negozio, senza toglierlo direttamente di mezzo nota7.

In questo ultimo ambito potrebbe annoverarsi, quantomeno nella opinione della S.C. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10009/2015), la fattispecie del c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati, ricostruibile in chiave di contratto preliminare di vendita, cui accederebbero un contratto di comodato (in riferimento al godimento dell'immobile) ed un contratto di mutuo gratuito (in riferimento al denaro anticipato dal promissario acquirente).

Non va confuso con il fenomeno in parola la compresenza (meramente occasionale) di più stipulazioni in un unico contesto documentale. La situazione è ben nota nella prassi notarile, in cui si conosce dell'eventualità in cui un atto sia ripartito in più luoghi negoziali. Una pluralità di soggetti, ad esempio, procedono contestualmente ad effettuare più cessioni di quote di una società che vengono raccolte in un unico atto, oppure le parti (sempre in un contesto documentale unitario) in primo luogo stipulano una divisione, in secondo luogo una donazione, in terzo luogo una vendita. In simili casi la ricorrenza del collegamento negoziale è occasionale, essendo del tutto irrilevante la presenza di più unità negoziali racchiuse in un unico documento.

Giova rilevare come, anche dal punto di vista fiscale, le negoziazioni permangano distinte, conseguentemente applicandosi la tassazione a ciascuna di esse in via autonoma. Ciò a meno che vi siano gli estremi per operare una riqualificazione negoziale ai fini tributari proprio fondata sul collegamento di più atti (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8792/2017 in riferimento a più aumenti di capitale operati tramite il conferimento di plurimi rami d'azienda seguiti dalla cessione integrale del capitale sociale della conferitaria, operazione riqualificata in chiave di cessione d'azienda). Si veda, in senso analogo, CTR Lazio, Sez. Staccata Latina, Sex. XIX, sent. n. 2590/2018, in relazione ad una cessione di quote di srl ad una spa, seguita dalla fusione per incorporazione della prima nella seconda. L'art.1 comma 87 lett. a) della l. 27 dicembre 2017 n.205 ha novato l'art.20 del t.u. 1986 n.131, consentendo una riqualificazione negoziale anche sotto il profilo del collegamento tra più operazioni. Così se viene contratto un mutuo ipotecariamente garantito su un immobile che successivamente viene conferito in una società, la base imponibile non sarà più costituita dal valore netto di conferimento, ma da quello dell'immobile, senza tener conto della passività. La norma tuttavia è irretroattiva (Cass. Civ., Sez. V, 4589/2018). Questo non impedirebbe tuttavia una "riqualificazione" dell'intera operazione come elusiva quando la società fosse una mera scatola vuota costituita a bella posta per fungere da "veicolo" del trasferimento (Cass. Civ., Sez. V, 4407/2018).

Si può infine notare come in giurisprudenza si sia talvolta fatto cenno ala nozione di collegamento occasionale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19211/11), per tale intendendosi una semplice contestualità tra più negozi, per il resto del tutto indipendenti. In effetti una tale espressione pare più che altro negare la nozione stessa di collegamento.

Note

nota1

In questo senso Gasperoni, Collegamento negoziale e connessione fra negozi, in Riv.dir.comm., 1955, pp.359 e ss.
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nota2

La distinzione è dovuta ad Oppo, Contratti parasociali, Milano, 1942, p.68.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.455, Messineo, Il contratto in genere, I, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1968, p.725 e Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.215, per il quale i contratti sono collegati ove siano coordinati "per l'adempimento di una funzione fondamentale".
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nota4

Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, p.5.
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nota5

Venditti, Appunti in tema di negozi giuridici collegati, in Giust.civ., 1954, I, p.259 e Troiano, Il collegamento contrattuale volontario, Roma, 1999.
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nota6

Si veda Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.776.
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nota7

Gazzoni, op.cit., p.965.
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Bibliografia

  • GASPERONI, Collegamento negoziale e connessione fra negozi, Riv.dir.comm., 1955
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • OPPO, Contratti parasociali, Milano, 1942
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TROIANO, Il collegamento contrattuale volontario, Roma, 1999
  • VENDITTI, Appunti in tema di negozi giuridici collegati, Giust.civ., I, 1954

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