L’azione revocatoria ordinaria presuppone, ai fini della sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 22878 dell’11 dicembre 2012)

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1, c.c.. A questo si aggiunge che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. Prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, parte I, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala non tanto per quanto attiene alla tipologia dell'atto assoggettato alla revocatoria, quanto per la precisazione relativa all'esigibilità del credito che costituisce il presupposto per l'esperibilità dell'azione.
Ciò che basta infatti è l'esistenza del debito (nella specie derivante da fidejussione prestata in favore del debitore principale) in data antecedente la costituzione del fondo, debito derivante dal semplice accredito del conto corrente del predetto debitore principale.

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