Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. VI, 9 gennaio 2003 (Causa C-292/00): La tutela del marchio è trasversale ai settori.

Gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che goda di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti.

Commento

E' ai sensi dell'art.5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE che può essere invocata una tutela "assoluta" del marchio, da intendersi come interdizione per altri di fare uso di un segno identificativo eguale o analogo a quello del marchio registrato anche in relazione alla commercializzazione di prodotti non simili, fruendo della notorietà di quest'ultimo. Nell'ipotesi di marchio "forte" infatti la protezione si fonda sull'esigenza di tutelare la distintività di esso, tale da costituire un valore a sè, indipendentemente dall'associazione del marchio ad un prodotto specifico, ciò che comporta il divieto da parte di altri di fare uso di marchi identici o analoghi, sia pure in riferimento a produzioni o servizi differenti da quelli contrassegnati dal marchio registrato.

Aggiungi un commento