Contegno omissivo e truffa contrattuale. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 30886 del 14 luglio 2014)

Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi pone in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, dove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto di compravendita di un immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'elemento di maggiore rilievo portato dalla pronunzia in considerazione è la messa a fuoco della materialità della condotta avente rilevanza penale: nella specie il comportamento meramente omissivo consistente nel silenzio, tenuto dal costruttore, in ordine all'esistenza dei difetti strutturali dei quali era affetto l'edificio.

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