Contegno omissivo e truffa contrattuale. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 30886 del 14 luglio 2014)
Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi pone in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, dove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto di compravendita di un immobile.